AI GENITORI DEL MINORE SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE IURE PROPRIO
"Nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia. Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso".
1) Per il risarcimento del danno morale non è necessrio che i fatti lesivi costituiscano reato.
2) Il lavoratore dipendente non può rifiutare di presentarsi al lavoro, anche nel caso di inadempimento del datore di lavoro relativaente alle mansioni assegnate.
LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE RISCRIVE IL DANNO NON PATRIMONIALE
La Corte di Cassazione frena la moltiplicazione dei tipi di danno non patrimoniale risarcibile: il danno esistenziale, biologico, alla vita di relazione, etcc... non sono danni autonomi; niente risarcimento per danni non coperti da tutela costituzionale, quali i danni da stress, semplici "fastidi", etcc....
Il T.A.R. ribadisce il principio, chiamando a sostegno la recente sentenza delle SS.UU. della Cassazione n.2867/2009, già pubblicata sul ns. sito. Come già ribadito in precedenza, tale principio si riverbera sull'annosa problematica dell'extra budget: i pazienti potrebbero rivolgersi direttamente all'ASL di compentenza per il rimborso, o, in alternativa, come già avveniva per l'assistenza indiretta, possono cedere il credito alle stesse strutture sanitarie private.
CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N.6907/2009:
Inveire e gridare continualemente contro i propri subordinati è mobbing: 2009_06907a_04.pdf
PER LA CASSAZIONE IL DIRIGENTE LICENZIATO IN BASE AD ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO VA REINTEGRATO:
E non è necessario impugnare l'atto illegittimo innanzi al T.A.R.:
1) Per il risarcimento del danno morale non è necessrio che i fatti lesivi costituiscano reato.
2) Il lavoratore dipendente non può rifiutare di presentarsi al lavoro, anche nel caso di inadempimento del datore di lavoro relativaente alle mansioni assegnate.
Il dirigente di struttura sanitaria è titolare di una posizione di garanzia ed è responsabile per le omissioni organizzative e delle scelte diagnostiche e terpeutiche.
Ancora sul consenso informato la Cassazione mostra di non avere le idee chiare (caso di test anti-HIV eseguito senza il consenso del paziente, risultato positivo, e danneggito dal diffondersi della notizia nell'ambiente di lavoro: la Cassazione non chiarisce se nei casi di "necessità clinica" si può prescindere dal consenso).
L'atto medico non trova la sua legittimazione nel consenso informato, ma ha copertura costituzionale nella tutela della salute. La correttezza dell'agire medico andrà commisurata solo sugli esiti dell'intervento. La Cassazione sconfessa se stessa sul precedente Englaro. (La Cassazione ha ritenuto che ove sia stato eseguito un intervento parzialmente diverso da quello consentito, con esito fausto, il medico non commette il reato di lesioni colpose, ovvero il consenso non è da considerare quale scriminante di un atto che altrimenti sarebbe di per sè illecito).
CASSAZIONE PENALE SENTENZA N.36502 DEL 23 SETTEMBRE 2008
Per la Cassazione la Azienda U.S.L. non è responsabile per i danni causati dal medico convenzionato in quanto essa non internferisce con la sua autonomia professionale. Ciò è vero in generale, anche perchè l'accreditamento è un accertamento di natura formale, che non prevede verifiche di tipo qualitativo, ma non toglie che è necessaria una indagine caso per caso: se ad esempio si scoprisse che il "medico" non è tale, per non essere lauerato, l'Azienda potrebbe essere ritenuta responsabile per il mancato controllo.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.23846 DEL 18 SETTEMBRE 2008:
Il risarcimento del danno è dovuto anche nel caso di perdita di chances costituito dal possibile prolungamento della vita del paziente e dal miglioramento della qualità della vita.
Cassazione penale setenza n. 13938 del 30 gennaio 2008 - depositata il 3 aprile 2008
Il termine per la presentazione della querela inizia a decorrere dal momento in cui la persona offesa abbia avuto la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione sulla consumazione del reato, precisando che nel caso di lesioni determinate da colpa medica tale momento non può essere identificato con quello in cui la stessa persona offesa ha avuto consapevolezza dell'esistenza della patologia che lo affligge, bensì con quello, eventualmente successivo, in cui è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che lo hanno curato.
Cassazione penale sentenza n. 10795 del 14 novembre 2007 - depositata l' 11 marzo 2008
La Corte ha affermato che è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell'evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello di vera e propria cooperazione colposa, purchè in entrambi i casi il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. In particolare è necessario che la regola cautelare inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente. Nella fattispecie la Corte ha confermato la condanna del medico psichiatra, il quale, sospendendo in maniera imprudente il trattamento farmacologico cui era sottoposto il paziente ricoverato in una comunità, ne aveva determinato lo scompenso, ritenuto la causa della crisi nel corso della quale lo stesso paziente aveva aggredito ed ucciso uno degli operatori che lo accudivano.
Cassazione penale sentenza n. 840 del 6 novembre 2007 - depositata il 10 gennaio 2008
La Corte ha chiarito che a fronte dellesistenza di due ipotesi alternative nella ricostruzione della causalità, entrambe plausibili in astratto, è consentito al giudice di merito escluderne una, non solo in base ad una dichiarata e motivata maggiore affidabilità dellaltra, ma altresì tenendo conto delle evidenze probatorie esistenti nel processo che consentano di negare, in termini di elevata credibilità razionale, lipotesi alternativa.
Nel caso in specie si trattava del decesso di un paziente a causa del sovradosaggio del farmaco prescrittogli, ha affermato come il caso del medico che adotti una terapia errata, di conseguenza omettendo di somministrare quella corretta, non rientri nella causalità omissiva, bensì in quella commissiva. Una volta accertato, dunque, che levento è casualmente ricollegabile alla condotta attiva del medico non è pertanto necessario in tal caso verificare, secondo i canoni del giudizio controfattuale, se il mutamento della terapia avrebbe avuto efficacia salvifica, giacchè qualunque fosse lesito di tale verifica levento rimarrebbe comunque ricollegabile alliniziale condotta commissiva del medico.
RESPONSABILITA' MEDICA D'EQUIPE:
Cass. pen. sez. IV, 8 febbraio 2005 n.12275
La posizione di garanzia dell'equipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l'intervento, ma riguarda anche la fase postoperatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato; ne consegue che dalla violazione di tale obbligo, fondato anche sul contratto d'opera professionale, può discendere la responsabilità penale dei medici qualora l'evento dannoso sia causalmente connesso ad un comportamento omissivo "ex" art. 40 c.p., comma secondo. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per il reato di cui all'art. 589 c.p. dei componenti l'equipe chirurgica, colpevoli di aver fatto rientrare il paziente nel reparto dopo l'intervento, anziché sottoporlo a terapia intensiva, sottovalutando elementi significativi, quali l'incremento progressivo della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, che rendevano prevedibile un'insufficienza respiratoria).
Cass. pen. Sez. IV, 26 gennaio 2005, n. 18568
In tema di responsabilità medica, con riferimento all'ipotesi di intervento effettuato da un'equipe chirurgica, il principio di affidamento non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte confidando che altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all'omissione: ne consegue che l'eventuale evento dannoso, derivante anche dall'omissione del successore, avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda condotta configurarsi come fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sé sufficiente a produrre l'evento. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto l'intera equipe operatoria colpevole delle lesioni provocate al paziente nel cui addome era stata lasciata una pinza).
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.5282 DEL 28 FEBBRAIO 2008
Il danno morale per la morte del figlio psichicamente instabile - affidato ad una struttura sanitaria che non riuscì colpevolmente ad impedirne il suicidio- non può essere valutato in una somma inferiore rispetto a quella che verrebbe liquidata in riferimento alla morte di un figlio sano